PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato).

      1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato «fondo», destinato al finanziamento di progetti per l'esportazione dei prodotti commerciali e artigianali italiani.
      2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dei quali il 51 per cento è finanziato dallo Stato e il 49 per cento da privati.
      3. Il limite massimo della richiesta di un prestito a valere sulle risorse del fondo è fissato in 50.000 euro.

Art. 2.
(Modalità di accesso al fondo).

      1. L'accesso alle risorse del fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione emanati dal Ministero degli affari esteri, a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure per l'emanazione dei bandi di selezione di cui al comma 1, le modalità di utilizzo delle risorse del fondo,

 

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i requisiti per accedere ai relativi finanziamenti e le procedure di restituzione dei prestiti.

Art. 3
(Beneficiari).

      1. Sono ammessi ai prestiti a valere sulle risorse del fondo i cittadini italiani residenti all'estero che dimostrano, mediante presentazione ai competenti uffici del Ministero degli affari esteri di adeguata documentazione, di essere in regola con le leggi in materia penale e fiscale vigenti nel Paese ospitante.

Art. 4.
(Restituzione del prestito).

      1. La restituzione del prestito a valere sulle risorse del fondo ha inizio a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione del prestito medesimo.
      2. Il tasso di interesse fisso annuo per la restituzione del prestito è stabilito in misura pari al 4,75 per cento.
      3. Le modalità e i tempi per la restituzione del prestito sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.
(Durata del fondo e relazione conclusiva).

      1. Il fondo ha durata triennale.
      2. Al termine del terzo anno dalla data d'istituzione del fondo, si procede alla verifica dell'attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, con le modalità previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
      3. Ai fini di cui al comma 2, i progetti finanziati a valere sulle risorse del fondo sono sottoposti a valutazione da parte di un esperto indipendente nominato da un'apposita commissione costituita da rappresentanti del Ministero degli affari esteri

 

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e delle associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale.
      4. Gli esiti della valutazione di cui al comma 3 sono comunicati, mediante apposita relazione, al Ministro degli affari esteri, che li esamina al fine di confermare la prosecuzione dei finanziamenti ovvero di procedere alla loro revoca e alla conseguente restituzione.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.